Proroga al 20 luglio dei versamenti con scadenza 30 giugno 2021

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A ridosso della scadenza, con il comunicato stampa n. 133, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che è stato adotta- to il DPCM che proroga dal 30 giugno al 20 luglio il ter- mine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti ai regimi agevolati.

I versamenti dovranno quindi essere effettuati entro il 20 luglio 2021, invece che entro il prossimo 30 giugno, senza alcuna maggiorazione. Anche se non precisato dal comunicato stampa, analogamente al 2020, il DPCM dovrebbe prevedere il versamento dal 21 luglio al 20 agosto 2021, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

In base al comunicato stampa, la proroga riguarda il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi. Oltre all’IRPEF e all’IRES, analogamente allo scorso anno, la proroga dovrebbe riguardare tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, quali le addizionali, la cedolare secca sulle locazioni, le imposte sostitutive (es. per la rivaluta- zione dei beni d’impresa), l’IVIE e l’IVAFE, che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi.

I termini prorogati ai fini delle imposte sui redditi devono ritenersi estensibili anche al versamento del saldo IVA 2020, con le previste maggiorazioni, qualora non sia ancora stato effettuato.
Anche se non citate dal comunicato stampa, analogamente allo scorso anno, il DPCM dovrebbe estendere la proroga anche al versamento:
• del saldo 2020 e dell’eventuale primo acconto 2021 dell’IRAP;
• dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Alle previste condizioni, la proroga deve ritenersi applicabile anche al versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni.

La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

A cura del Rag. Davide Lastraioli

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