Contributo sostegni bis – attività stagionali

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L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) ai soggetti con partita Iva attiva alla data del 26 maggio 2021 , che hanno percepito il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni (previsto dall’articolo 1 del D.L. n. 41/2021), a seguito della presentazione dell’ istanza nel periodo tra il 30 marzo e il 28 maggio 2021. Il “contributo Sostegni bis automatico” consiste in una somma di importo pari al contributo Sostegni già percepito ed è erogato automaticamente dall’Agenzia delle entrate senza necessità di presentare istanza.

Alternativo al contributo Sostegni bis automatico, è il contributo a fondo perduto, cosiddetto “contributo Sostegni bis attività stagionali”, che viene erogato ai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, residenti o stabiliti in Italia, che hanno conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro e per i quali si è verificato un calo di almeno il 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021.

I soggetti ai quali l’Agenzia delle Entrate eroga automaticamente il contributo Sostegni bis automatico e che sono in possesso dei requisiti per il contributo Sostegni bis attività stagionali, possono presentare l’apposita istanza per richiedere tale ultimo contributo. In questo caso - poiché i due contributi a fondo perduto sono alternativi - il contributo Sostegni bis attività stagionali erogato è pari al contributo determinato in base ai dati contenuti nell’istanza, diminuito dell’importo del contributo Sostegni bis automatico percepito, che viene quindi in questo caso conteggiato come un acconto del contributo Sostegni bis attività stagionali.

I soggetti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni, per i quali non è quindi prevista l’erogazione del contributo Sostegni bis automatico, se risultano in possesso dei requisiti previsti per il contributo Sostegni bis attività stagionali, possono accedere a tale contributo presentando l’apposita istanza. In questo caso, il contributo Sostegni bis attività stagionali erogato è pari all’importo totale determinato in base ai dati indicati sull’istanza. Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo Sostegni bis attività stagionali i soggetti che: hanno cessato l’attività e quindi la partita Iva alla data del 26 maggio 2021 o hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021.

La Scadenza di presentazione è il 2 settembre 2021

A cura dell'Ing. Silvia Martelli

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