Cambiare la sede legale di una Associazione

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Cambiare la sede legale di una Associazione – di qualsiasi tipologia (sportiva, culturale, ...) comporta una serie di
obblighi amministrativi. Solitamente tale variazione comporta una modifica dello statuto e quindi una delibera dell’assemblea straordinaria dei soci. Questo significa convocare tutti i soggetti iscritti al Libro Soci e in regola con il pagamento della quota associativa; la delibera sarà valida solo in presenza di almeno i 2/3 della compagine sociale (cosiddetta maggioranza qualificata).

Una volta deliberata l’assemblea stessa conferisce mandato al rappresentante legale di provvedere a:

1. Registrare presso uno sportello dell’Agenzia delle Entrate il verbale dell’assemblea con il testo del nuovo
statuto contenente l’indirizzo della nuova sede con il pagamento dell’imposta di registro nella misura fissa di
200,00 euro oltre alle marche da bollo ogni 4 pagine o 100 righe salvo esenzioni specifiche previste per ASD
e/o enti iscritti al RUNTS

2. Fare comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate tramite apposito modello sia che l’associazione abbia
unicamente il codice fiscale sia che l’associazione abbia anche una partita IVA

3. Comunicare a tutti gli altri uffici o Registri dove risulta essere iscritta – ad esempio il REA presso la CCIAA –
oltre che a tutti i soggetti pubblici e privati con i quali sia in essere contratti di qualsiasi natura – ad esempio
banche e consulenti esterni dell’Associazione

Se statuto è espressamente previsto che la variazione della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta
una variazione dello statuto stesso è possibile evitare la formalità sopra descritta che spesso non è facile da
raggiungere se il numero dei soci è elevato. Questo comporterebbe anche di evitare il punto 1) sopra descritto e quindi consentire un risparmio economico da parte dell’Associazione.

Eventualmente, se nello Statuto venisse prevista l’attribuzione del potere di variare la sede legale all’interno dello
stesso Comune all’organo amministrativo (solitamente denominato Consiglio Direttivo) si potrebbe evitare anche la
formalità della convocazione dell’assemblea nella forma straordinaria e il raggiungimento dei relativi quorum, costitutivo e deliberativo.

Infine è bene ricordare che stabilire la sede legale presso un domiciliatario può ridurre notevolmente la possibilità di
dover variare la sede legale dell’associazione al variare della sede operativa, nonché anche amministrativa, dove viene
svolta l’attività sia in caso di una crescita dell’attività stessa che comporti una sede più ampia piuttosto che non sia
rinnovato il titolo di disponibilità della sede (ad esempio il termine di un contratto di locazione).

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

A cura del Rag. Davide Lastraioli

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