Indennità lavoratori dello Sport
Decreto Sostegni

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Il Decreto Legge n. 41/2021 (cosiddetto Decreto “Sostegni”) ha previsto fra le varie misure, un’indennità a favore dei lavoratori dello Sport.

 

Modalità di erogazione L’erogazione dell’indennità avverrà in maniera automatica da parte di Sport e Salute ai soggetti già beneficiari di almeno una indennità prevista per i mesi precedenti.

Sport e Salute invierà, nei prossimi giorni, una mail a tutti gli aventi diritto con il link per la conferma della sussistenza dei requisiti

A chi spetta L’indennità spetta ai collaboratori sportivi, compresi quelli amministrativo-gestionali, che svolgono la loro attività in favore del Comitato Olimpico Nazionale (CONI), del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), delle società e associazioni sportive dilettantistiche
Requisiti L’attività oggetto della collaborazione, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, deve essere cessata, ridotta o sospesa. Se si continua a percepire regolarmente l'intero compenso previsto dal rapporto di collaborazione non si ha diritto all’indennità.

L'indennità non è riconosciuta a chi percepisca altri redditi, quali:

- redditi da lavoro autonomo di cui all’art. 53 TUIR,

- redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 TUIR,

- pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.222,

- reddito d’emergenza,

- reddito di cittadinanza;

Sono inoltre incompatibili e impediscono di ricevere l'indennità le prestazioni e le indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto Cura Italia così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del decreto Rilancio, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dal Dl Ristori, ovvero:

- norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;

- trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;

- trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;

- nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga;

- indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

- indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;

- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;

- indennità lavoratori del settore agricolo;

- indennità lavoratori dello spettacolo;

- Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;

- indennità per gli iscritti al fondo gestione INPS;

- indennità per i lavoratori domestici

Importo spettante L’importo dell’indennità è determinato sulla base dei compensi percepiti nell’anno 2019, secondo i seguenti criteri:

a)       3.600 euro a coloro che hanno percepito compensi in misura non superiore a 10mila euro

b)       2.400 euro a coloro che hanno percepito compensi fra 4mila e 10mila euro

c)       1.200 euro a coloro che hanno percepito compensi in misura inferiore a 4mila euro

A cura del Rag. Davide Lastraioli

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