Impianti elettrici di messa a terra: gli obblighi per il datore di lavoro

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Ogni Datore di Lavoro, ai sensi del D.P.R. 462/2001, è soggetto ai seguenti obblighi:

  1. denunciare all’INAIL l’impianto elettrico di messa a terra mediante invio della Dichiarazione di conformità alla regola dell’arte dell’impianto (ai sensi del D.M. 37/2008), entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto;
  2. effettuare la verifica periodica, secondo la periodicità indicata nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), o la verifica straordinaria dell’impianto di messa a terra, se necessaria, rivolgendosi ad un Organismo abilitato;
  3. comunicare all’INAIL l’Organismo abilitato che effettua la Verifica della messa a terra.

A partire dal 16/07/2020 è attivo il nuovo servizio online CIVA sul sito dell’INAIL. Il Datore di Lavoro deve effettuare la denuncia dell’impianto di messa a terra e la comunicazione dell’Organismo che effettua la verifica solo mediante il servizio online messo a disposizione da INAIL.

Se il Datore di Lavoro ha già effettuato la denuncia dell’impianto ha comunque l’obbligo di provvedere al corretto censimento e alla corretta immatricolazione sul portale CIVA appena possibile, al fine di non incorrere nella sanzione dell’INAIL, tenendo conto che la comunicazione su CIVA è obbligatoria a partire dal 31/12/2019.

Per la verifica della messa a terra il Datore di Lavoro può incaricare un Organismo abilitato, tenendo conto che dal 31/12/2019 viene applicato da tutti gli organismi abilitati il tariffario ISPESL del 2005, senza differenze di prezzo.

Il Datore di Lavoro può effettuare le pratiche su CIVA autonomamente oppure delegare un professionista in qualità di Consulente per le attrezzature e gli impianti – CIVA.

A cura dell'Ing. Silvia Martelli

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