Green pass: istruzioni per l'uso

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Dalla norma, alle criticità, agli accorgimenti operativi
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento sul Green Pass introdotto con il D.L. del 23 luglio 2021, n. 105, recante le (ulteriori) “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. Riportiamo i passaggi più significativi.

Dunque, il Green pass muoverà i suoi primi passi nei prossimi giorni, tra polemiche e contraddizioni. Certamente, discutibile è la situazione che si realizzerà nei ristoranti e nei pubblici esercizi dove alla porta di ingresso sarà controllato possesso e veridicità della “carta verde”, ma solo per i clienti che vorranno entrare; in parallelo, dalla stessa porta titolari, dipendenti, fornitori e collaboratori del ristorante non saranno controllati (né possono esserlo), creando cosi le condizioni per la convivenza promiscua all'interno dello stesso locale di potenziali contagiati e potenziali contagianti.

Quando è necessario il Green pass:
SOGGETTI

  • Coloro che hanno più di 12 anni d’età;
  • Coloro che non sono affetti da patologie che li esonerano su idonea e specifica certificazione medica.

ATTIVITÀ

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; in zona bianca si dovrà presentare il Green pass se si vuole andare al ristorante al chiuso e negli altri locali come bar, pub, pasticcerie e gelaterie e sedersi al tavoloNon sarà necessario il Green pass per chi sta all'apertoNon sarà necessario per le consumazioni al bancone;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Strutture sanitarie e RSA;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

Quali le sanzioni per il mancato rispetto dell’adempimento:
I titolari e i gestori delle attività di cui sopra sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga con Green pass. In caso di violazione la sanzione va da 400 a 1.000 euro a carico sia dell’esercente che dell’utente.

In caso di recidiva, nel numero di tre infrazioni avvenute in tre giornate differenti, la sanzione potrebbe essere accompagnata dalla chiusura dell’esercizio per un periodo da 1 a 10 giorni.

Come effettuare i controlli del Green pass?
Le modalità di controllo della carta “verde” sono previste dal DPCM del 17 giugno 2021 all'art. 13, come espressamente richiamato dal D.L. n. 105 del 23 luglio 2021.

La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del QR-code, utilizzando esclusivamente l'applicazione “VerificaC19”, che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

In base alle previsioni del comma 4 di tale articolo, l’intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica.

È possibile richiedere da parte del verificatore una copia del pass da archiviare?
No. Il DPCM del 17 giugno 2021 all'art. 13 prevede che il controllo sia consentito tramite applicazione “VerificaC19”, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. Il comma 5 del menzionato art. 13 precisa, inoltre, che “l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma”.

Pertanto, come deve procedere il titolare dell’attività od il suo delegato per dimostrare l’avvenuto controllo?
Sarà sufficiente scaricare l’applicazione “VerificaC19” su un dispositivo dedicato all'ingresso del locale, anche privo di connessione internet (l’applicazione non necessita della connessione).

Fonte Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

A cura dell'Ing. Silvia Martelli

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