Circolare Trattamento Integrativo e novità IRPEF

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Dal 1° gennaio 2022 vengono modificati i requisiti per poter beneficiare del Trattamento Integrativo, cosiddetto Bonus 100€. Infatti la soglia di reddito oltre la quale non spetterà più il Bonus 100€ scende a 15000 euro.

Per i redditi compresi tra 15000 e 28000 euro sono individuate delle specifiche condizioni per poterne beneficiare.
Infatti i percettori di un reddito compreso tra 15000 e 28000 potranno beneficiare del bonus se l’imposta lorda dovuta nell’anno 2022 è inferiore alla somma delle seguenti detrazioni annue: carichi di famiglia, redditi di lavoro dipendente e da pensione, mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa contratti entro il 31/12/2021, erogazioni liberali, spese sanitarie nei limiti di legge, rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici per spese sostenute entro il 31/12/2021.

In questi casi l’importo del bonus corrisponderà alla differenza tra le detrazioni spettanti e l’imposta lorda con un limite massimo di 1200€ annui. In sintesi per i dipendenti che percepiscono un reddito fino a 15000 euro annui, resta invariato il sistema di conteggio.

Per i dipendenti che invece percepiscono un reddito compreso tra 15000 e 28000, la determinazione del bonus in corso d’anno diventa pressoché impossibile se non addirittura rischiosa. Infatti non è possibile determinare con precisione gli importi delle sopra citate detrazioni già in corso d’anno, elemento questo che impedisce il conteggio esatto.

Pertanto si ritiene opportuno che la determinazione della spettanza e della misura debba essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi. Automaticamente non verrà attribuito in busta paga.

Con la Legge di Bilancio 2022 il legislatore ha compiuto il primo timido passo verso l’annunciata ‘rivoluzione’ del sistema di tassazione delle persone fisiche.

Sono stati infatti rideterminati gli scaglioni IRPEF, diminuendo da 5 a 4, e aumentate le detrazioni per lavoro dipendente. (TAB. 2)
I nuovi scaglioni riguardano principalmente i redditi compresi tra 15001 e 50000, nonché i redditi superiori a 50001. Infatti per i redditi da 15001 a 28000 euro l’aliquota applicata è del 25% in luogo del 27%, per i redditi da 28001 a 50000 l’aliquota passa al 35% dal 38% e per i redditi oltre i 50000 l’aliquota è unica del 43%. (TAB.1)

Tabella 1.

Reddito Imponibile

Aliquote fino al 31/12/21

Aliquote da 01/01/21

Da 0 a 15.000

23%

23%

Da15.001 a 28.000

27%

25%

Da 28.001 a 50.000

38%

35%

Da 50.001 a 55.000

43%

Da 55.001 a 75.000

41%

Oltre 75.001

43%

Tabella 2.

Reddito complessivo

Detrazione spettante

Fino a € 15000

1.880 (non inferiore a € 690 o a € 1380 se a tempo determinato)

Da € 15.000 a € 24.999

1910 + € 1.190*[(€ 28000-reddito complessivo) / (€ 28.000-€ 15.000)]

Da € 25.000 fino a € 28.000

1910 + € 1190*[(€ 28.000 - reddito complessivo) / (€ 28.000-€ 15.000)] + € 65

Da € 28.001 a € 35.000

1910 * [(€ 50.000- reddito complessivo) / (€ 50.000- € 28.000)] + € 65

Da € 35.001 a € 50.000

1910*[(€ 50.000- reddito complessivo) / (€ 50.000- € 28.000)]

Oltre € 50.000

Zero

Per i redditi oltre € 25.000 e fino a € 35.000 è inserita la cifra fissa di € 65 in luogo dell’ulteriore detrazione che dal 2022 è stata abrogata.

A cura di Ilaria Massai - Studio Emmedue & Partners

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